DL 16/05/1996 n.260
ALIMENTI (ORIGINE ANIMALE)
Decreto-legge 16 maggio 1996, n. 260 (in Gazz. Uff., 16 maggio, n. 113). -- Regime comunitario di produzione lattiera.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare alcune modifiche alle disposizioni nazionali di applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte, al fine di evitare che una inidonea attuazione delle disposizioni comunitarie comporti un ingente onere finanziario nei confronti dell'Unione europea; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;
Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
1. Entro il 31 marzo 1996, l'AIMA pubblica appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo di applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995-1996. I predetti bollettini costituiscono accertamento definitivo delle posizioni individuali e sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente dall'AIMA per il periodo sopra indicato.
2. L'efficacia dell'art. 2-bis del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è sospesa sino al 31 marzo 1997.
3. Eventuale ricorso in opposizione, avverso le determinazioni dei bollettini di cui al comma 1, dovrà pervenire all'AIMA, adeguatamente documentato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione dei bollettini medesimi da parte della regione. L'AIMA si pronuncerà sul ricorso nei successivi trenta giorni; decorso il predetto termine, senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.
4. Ai fini della trattenuta e del versamento del prelievo supplementare, eventualmente dovuto per il periodo 1995-1996, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai bollettini di aggiornamento di cui al comma 1.
Articolo 2
1. Dopo il comma 5 dell'art. 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:
«5-bis. A partire dagli adempimenti concernenti il periodo 1995-1996, nella compensazione di cui al comma 5 sono adottati i seguenti criteri, che si applicano anche alla compensazione concernente i produttori non associati ed alla compensazione nazionale, nell'ordine:
a) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;
b) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;
c) in favore dei produttori delle zone di montagna e delle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975;
d) in favore di tutti gli altri produttori.».
2. Dopo il comma 12 dell'art. 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:
«12-bis. Al fine di consentire, ove dovuta, la restituzione ai produttori delle somme trattenute dagli acquirenti, l'AIMA effettua la compensazione nazionale di cui al comma 12, entro il 31 agosto di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in conformità al regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993, entro il 15 maggio di ciascun anno».
Articolo 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.